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Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 496 del 4 aprile 2025, affronta un aspetto cruciale del contratto di apprendistato professionalizzante: l’onere della prova a carico del datore di lavoro circa l’effettiva formazione impartita all’apprendista. La decisione chiarisce che è compito esclusivo del datore dimostrare che l’attività formativa teorico-pratica sia stata svolta, scongiurando la trasformazione automatica in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. La pronuncia approfondisce anche la delicata questione del distacco dell’apprendista presso aziende terze.
Il contratto di apprendistato, come ricordato dal Tribunale, è caratterizzato da una causa mista: al normale scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione si aggiunge un preciso obbligo formativo che il datore di lavoro deve adempiere affinché l’apprendista acquisisca una qualificazione professionale specifica. Tale formazione deve necessariamente essere formalizzata nel piano formativo individuale, documento essenziale allegato al contratto e debitamente sottoscritto dalle parti.
Nel caso trattato dal Tribunale fiorentino, l’apprendista, manutentore e riparatore di estintori nel settore della metalmeccanica artigiana, aveva contestato la validità del proprio contratto di apprendistato. Egli sosteneva di non avere ricevuto una vera formazione teorico-pratica e chiedeva quindi la trasformazione retroattiva del suo contratto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto a percepire differenze retributive.
Il Tribunale, analizzati i documenti prodotti dalla società e le testimonianze raccolte, ha tuttavia rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo dimostrato il regolare adempimento degli obblighi formativi.
Tra gli elementi di prova accolti dal Tribunale vi sono:
Il giudice fiorentino ha inoltre confermato la piena discrezionalità del datore di lavoro nella scelta delle modalità con cui impartire la formazione (aula, on the job, a distanza, e-learning). Tutte le modalità formative previste dai contratti collettivi sono infatti equiparate, purché coerenti con il piano formativo individuale.
La sentenza ha valorizzato anche la figura del tutor aziendale, che ha svolto una funzione essenziale garantendo un continuo affiancamento all’apprendista nei compiti più tecnici e complessi. Le testimonianze raccolte hanno confermato incontri periodici e costanti supervisioni nello svolgimento dei lavori.
Un passaggio particolarmente significativo della sentenza riguarda il distacco dell’apprendista presso aziende terze. Il lavoratore aveva infatti contestato il suo distacco sostenendo che ciò avesse compromesso l’attività formativa. Il Tribunale, conformemente alla nota 1118/2019 del Ministero del Lavoro, ha tuttavia chiarito che il distacco dell’apprendista è assolutamente legittimo, purché sia garantita la prosecuzione effettiva della formazione. Nel caso specifico, è risultato che durante il distacco l’apprendista era stato costantemente affiancato da colleghi esperti e che le attività formative non erano state interrotte o compromesse. Per questo, il distacco non ha influito negativamente sulla validità del contratto di apprendistato.
Il Tribunale, nella sentenza 496/2025, ha concluso che il datore di lavoro ha correttamente adempiuto all’obbligo formativo previsto dalla legge, avendo dimostrato adeguatamente sia la formazione teorico-pratica sia il legittimo esercizio della possibilità di distacco dell’apprendista.
Questo pronunciamento rappresenta dunque una guida utile per imprese e lavoratori, ribadendo la necessità di una rigorosa documentazione della formazione, chiarendo contestualmente i presupposti e i limiti entro i quali è consentito distaccare un apprendista presso terzi.